Art. 2.
(Idoneità al maneggio delle armi).

      1. Coloro che hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero sono appartenuti ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionari o che esibiscono il certificato d'idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione dell'Unione italiana tiro a segno, al momento della richiesta di autorizzazione alla detenzione di armi devono indicare il tipo d'arma utilizzata e l'idoneità al maneggio da verificare mediante un accertamento tecnico di conoscenza della stessa, relativo all'utilizzo, alla manutenzione e alla conservazione dell'arma medesima.